22
Lug2018

OLIO: TRASPARENZA DELLA FILIERA E SANZIONI

La Regione Toscana non può pretendere le sanzioni previste dalla Legge 9/2013 in materia di trasparenza della filiera degli oli di oliva in quanto la competenza è del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF). Così ha deciso il Giudice di Pace di Pisa su ricorso di un ristoratore sanzionato a seguito di un controllo dei NAS.

Un ristoratore pisano aveva ricevuto una ispezione da parte dei NAS, all’esito della quale, come unica violazione, erano state rinvenute in sala quattro bottiglie di olio extravergine di oliva, regolarmente etichettate, ma prive del tappo antirabbocco (in pratica, un tappo che il ristoratore deve inserire nella bottiglia, e che non può rimuovere, il quale non permette il rabbocco della bottiglia con altro – e normalmente diverso – olio).

La Regione Toscana, come è prassi, procedeva con ordinanza ingiunzione a riscuotere le rilevanti sanzioni previste dall’art. 7 della legge salva olio, quantificate in euro 2.500 a titolo di pagamento oblatorio. L’Ordinanza Ingiunzione era impugnata dal ristoratore sostenendo che la Regione non è competente a richiedere il pagamento di dette sanzioni. Il Giudice di Pace di Pisa,  con sentenza del 13 luglio scorso, ha accolto l’opposizione, aderendo alla tesi sostenuta dal ricorrente.

A mente del citato art. 7, commi 2° e 3° della Legge n. 9/2013, «gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta» e  «(…)la violazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto».

Il Giudice ha riconosciuto che l’articolo 7 della legge 9/2013 si pone nell’ambito della disciplina del commercio e della lealtà commerciale, con particolare riferimento al contrasto delle pratiche illecite o fraudolente nelle filiere agro-alimentari, e non in quella relativa all’etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari.

Essendo la disciplina del commercio riservata allo Stato, quest’ultimo è anche titolare della relativa potestà sanzionatoria, tramite l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) non avendo la Regione Toscana competenza sanzionatoria. Quest’ultima aveva tentato – invano – di legittimare l’ordinanza argomentando dall’art. 18, co. 4 del decreto legislativo 109/92 (recepimento delle direttive europee in tema di etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari), oggi abrogato dal decreto legislativo n. 231/2017 (per un primo approfondimento, leggi qui).

In tal modo si colma un vuoto sulla competenza sanzionatoria per la violazione delle disposizioni previste dalla legge n. 9/2013 (c.d. legge salva olio o, anche, legge Mongiello, dal cognome della promotrice in Parlamento). E’ questo, infatti, uno dei punti deboli della legge che pure molte innovazioni positive ha introdotto: dalla razionalizzazione dei controlli in dogana e sul mercato interno al rafforzamento degli istituti investigativi e processuali per i procedimenti/processi in materia di frodi agro-alimentari. A causa del silenzio sull’autorità competente alla sanzione, la questione del tappo anti-rabbocco è diventata negli anni croce dei ristoratori per lo più a causa delle attività di alcune autorità competenti, con annesso seguito di polemiche e ha suscitato l’attenzione dei  giornali locali.

Con questa sentenza è finalmente assodato che compete al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) vigilare e sanzionare le violazioni dell’art. 7 della legge n. 9/2013. Gli accertamenti svolti da altre autorità, come nel caso del Comando dei Carabinieri NAS, andranno trasmessi all’ICQRF non più alle regioni, pena l’annullamento della sanzione amministrativa.

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