02
Feb2018

INDIA: LA RIFORMA DEGLI HEALTH CLAIMS E’ VICINA

L’India è prossima a una nuova regolamentazione sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute (NHC). Infatti, il 22 novembre 2017 il suo governo ha notificato la bozza dei regolamenti sugli standards e la sicurezza alimentare (pubblicità e indicazioni) recante disposizioni specifiche sui requisiti per la pubblicità e le indicazioni nutrizionali e sulla salute relative agli alimenti.

Vale la pena rilevare che la bozza notificata dall’India presenta una lista di claims nutrizionali autorizzati. Per quanto riguarda il claim sull’energia, la condizione per l’uso di un claim “a basso contenuto calorico” è che l’alimento contenga non più di 40 kcal per 100 grammi per i prodotti solidi e non più di 20kcal per 100ml per i prodotti liquidi. Nel caso degli edulcoranti da tavola il limite è di 4kcal (17KJ)/per porzione con l’equivalente proprietà dolcificante di 6g di saccarosio (approssimativamente 1cucchiaino di saccarosio). Il claim “senza calorie” potrebbe essere usato quando l’alimento contiene non più di 4kcal per 100 ml per i prodotti liquidi.

Si tratta delle stesse condizioni previste dal Regolamento (Ce) 1924/2006. Quest’ultimo inoltre regola (e autorizza) i claims “a ridotto contenuto calorico”. Il regolamento europeo contempla espressamente anche il claim “a ridotto contenuto calorico” e i claims similari “leggero” e “light”. Queste ultime indicazioni, però, non compaiono espressamente nella bozza presentata dall’India.

A prima vista, sembrerebbe un problema più apparente che reale: infatti, la bozza implementa un certo numero di definizioni internazionalmente riconosciute come “indicazioni nutrizionali comparative” (esempi: ridotto, meno di, meno, accresciuto, più di etc.); e non c’è dubbio che il claim “a ridotto contenuto calorico” ricade in questa categoria. In aggiunta, questa interpretazione assicura coerenza con le LINEE GUIDA del Codex Alimentarius per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute (CAC/GL 23-1997).

Più controversa la situazione circa il claim “light” o “leggero”: qui il regolamento europeo prevede le stesse condizioni fissate per il termine “ridotto”. Che valgano anche per un mercato di oltre un migliore di potenziali acquirenti?

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