11
Set2011

STRETTA SUGLI INTEGRATORI: IN VIGORE IL DECRETO SUI BOTANICALS AMMESSI

Anche l’Italia adotta lista di sostanze e preparati vegetali ammessi negli integratori alimentari commercializzati in Italia .

Il Decreto 9 luglio 2012 del Ministero della Salute, Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali (G.U. Serie Generale, n. 169 del 21 luglio 2012) è entrato in vigore il 5 agosto e prevede un periodo transitorio di tolleranza di 12 mesi per i prodotti non conformi alle nuove prescrizioni nazionali.

E’ bene chiarite che la lista delle sostanze ammesse si applica solo ai prodotti fabbricati in Italia e a quelli provenienti da uno Stato non appartenente all’Unione europea.

Diversamente da quanto avviene sul mercato degli integratori alimentari contenenti vitamine e sali minerali, che appare relativamente omogeneo, il mercato degli integratori alimentari contenenti altre sostanze si contraddistingue per la sua eterogeneità. Dato che la normativa comunitaria non comporta disposizioni specifiche circa l’impiego di sostanze diverse dalle vitamine e dai sali minerali negli integratori alimentari, la libera circolazione di tali prodotti è disciplinata dagli articoli da 28 a 30 del trattato CE e può quindi essere oggetto di restrizioni o di divieti a livello nazionale entro i limiti stabiliti dall’articolo 30.

Il regolamento (CE) 178/2002 dispone all’articolo 14, paragrafo 9 che, in assenza di disposizioni comunitarie specifiche, gli alimenti vengano considerati sicuri se sono conformi alle disposizioni specifiche nazionali, senza pregiudizio per il trattato e segnatamente per i suoi articoli 28 e 30. Il riconoscimento reciproco non esclude il rischio che vengano mantenuti o creati ostacoli tecnici alla libera circolazione dei prodotti di cui si tratta.

Tali rischi sono tuttavia relativizzati in quanto la Corte di giustizia ha stabilito, nell’ambito del suo controllo giurisdizionale, limiti precisi entro i quali gli Stati membri possono esimersi dall’applicare il riconoscimento reciproco ricorrendo all’articolo 30 CE, segnatamente nel settore dei prodotti alimentari.

La Corte ricorda ad esempio costantemente che, in mancanza di armonizzazione e se ed in quanto lo stato attuale della ricerca scientifica lasci spazio ad incertezze, spetta agli Stati membri la responsabilità di stabilire il livello di protezione della salute e della vita delle persone; essi hanno inoltre la facoltà di esigere un’autorizzazione preliminare all’immissione sul mercato di prodotti alimentari, tenendo conto delle esigenze della libera circolazione delle merci all’interno della Comunità.

Nell’esercitare i loro poteri di valutazione a fini di protezione della salute pubblica gli Stati membri devono tuttavia rispettare il principio della proporzionalità. Gli strumenti che essi scelgono vanno dunque limitati a quelli effettivamente necessari al fine di assicurare la tutela della salute pubblica. Tali strumenti devono risultare proporzionati all’obiettivo perseguito, per il quale occorre dimostrare che provvedimenti tali da limitare in misura minore gli scambi intracomunitari non avrebbero consentito di raggiungerlo.

L’articolo 30 CE prevede inoltre un’eccezione, da applicare restrittivamente, alla regola della libera circolazione delle merci all’interno della Comunità; incombe alle autorità nazionali che la invochino dimostrare in ogni singolo caso, alla luce delle abitudini alimentari nazionali e tenuto conto dei risultati della ricerca scientifica internazionale, che la loro normativa risulta necessaria per proteggere efficacemente gli interessi di cui alla disposizione anzidetta, e segnatamente che la commercializzazione del prodotto in questione presenta un rischio reale per la salute pubblica (si veda da ultimo la sentenza relativa alla causa Commissione/ Repubblica di Germania, C – 319/05, già citata, punti da 86 a 88).

In altri termini gli Stati membri possono invocare la necessità di proteggere gli interessi di cui all’articolo 30 CE, e segnatamente la protezione della salute, unicamente alle summenzionate condizioni stabilite dalla Corte e se ed in quanto non esista una normativa comunitaria armonizzata atta a proteggere detti interessi.

In questo contesto occorre rilevare che a decorrere dal 13 maggio 2009 ad eventuali rifiuti di riconoscimento reciproco si applicheranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che stabilisce le procedure relative all’applicazione di alcune regole tecniche nazionali a prodotti commercializzati legalmente in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura di informazione reciproca sulle misure nazionali deroganti al principio di libera circolazione delle merci all’interno della Comunità.

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