RESPONSABILITÀ PENALE DELL’IMPORTATORE DI ALIMENTI: LA CASSAZIONE CONFERMA I SUOI INDIRIZZI

L’importatore di un prodotto alimentare confezionato all’estero, sia esso un commerciante all’ingrosso o al dettaglio, risponde del reato di immissione in commercio di prodotto alimentare non conforme alla normativa di settore se non adempie l’obbligo di verificarne la conformità mediante controlli tali da garantire la qualità del prodotto, anche se importato in confezioni originali. (Cassazione penale, sentenza n. 17547 del 7 maggio 2010 (riferimento normativo: artt. 5 e 19 della l. 283/1962)

Nel caso di specie la Corte ha escluso l’applicabilità dell’esimente speciale di cui all’art. 19, l. 30 aprile 1962 n. 283 invocata da un importatore italiano di tonno decongelato contenente monossido di carbonio, additivo chimico non consentito, acquistato preconfezionato sotto vuoto da società spagnola che, a sua volta, l’aveva importato dal Vietnam. Conseguentemente detto commerciante – più precisamente si trattava del rappresentante legale di una società – veniva condannato alla pena di € 5.000 di ammenda per violazione dell’art. 5, lett. g), l. 283/1962.

Secondo la giurisprudenza consolidata non solo il produttore, bensì anche il rivenditore di prodotti sfusi ha l’obbligo di garantire la perfetta conformità igienico-sanitaria della merce esitata o da esitare al consumo. Ciò comporta la necessità, se del caso, del compimento di analisi di controllo, salvo che la deperibilità del prodotto sia talmente rapida da non consentire accertamenti di questo tipo per i tempi di risposta (talvolta distinguendo tra rivenditore all’ingrosso e rivenditore al dettaglio, solo quest’ultimo potendo – nelle circostanze suddette – eludere l’obbligo che altrimenti grava di regola su di lui).

Per i prodotti confezionati il discorso è diverso in quanto l’articolo 19 della legge 283/1962 “deresponsabilizza” il mero rivenditore di prodotti in confezioni originali relativamente ai vizi intriseci, purché le confezioni siano integre e il rivenditore non sia a conoscenza della violazione. Questa “esimente” non opera nel caso dell’importatore. Infatti, l’art. 12 della legge 283/1962 vieta l’introduzione nel territorio dello Stato di qualsiasi prodotto alimentare non conforme ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e rimanda all’art. 6 per le sanzioni alla violazione del divieto.

Peraltro, nel caso di prodotti comunitari che siano in regola con la disciplina comunitaria armonizzata non può essere fatta valere, tanto meno sul piano penale, la eventuale difformità degli stessi rispetto alla normativa interna, che andrebbe perciò disapplicata. Quando non vi si sia armonizzazione comunitaria, opera il principio del “mutuo riconoscimento” secondo cui  se un prodotto è legalmente fabbricato e/o commercializzato in un Paese membro, non può esserne vietata la circolazione in nessuno dei Paesi che fanno parte della Ue. Vi sono, però, dei limiti a questo principio, quando cioè lo Stato membro possa far valere il prioritario criterio di tutela della salute dei consumatori per imporre l’applicazione della legge interna in ipotesi più restrittiva. Questo capita, per esempio, in materia di additivi, in quanto essi appartengono a quella categoria di sostanze potenzialmente pericolose, per le quali è corretto far valere il principio di precauzione. Nel caso di specie si trattava, appunto, di additivazione non consentita. La Corte si è limitata a osservare che l’obbligo di controllo della conformità del prodotto gravava sull’importatore in quanto l’alimento proveniva dal Vietnam.

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