FINALMENTE UNA LEGGE PER LA “QUARTA GAMMA”?

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2011, la legge 13 maggio 2011, n. 77, recante “Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma”.

L’entrata in vigore è stabilita al 16 giugno anche se è bene avvertire che, a livello pratico, poco cambierà in quanto la nuova legge rinvia a successivi decreti per la definizione della disciplina di settore.

Fatta questa premessa, un elemento positivo è certamente che sia data una definizione di “prodotti  ortofrutticoli  di  quarta  gamma”: “prodotti ortofrutticoli destinati  all’alimentazione  umana  freschi, confezionati e pronti per il consumo  che,  dopo  la  raccolta,  sono sottoposti  a  processi  tecnologici  di  minima   entita’   atti   a valorizzarli seguendo le buone  pratiche  di  lavorazione  articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale  monda  e  taglio, lavaggio, asciugatura e  confezionamento  in  buste  o  in  vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva”.

La prassi infatti ha fatto emergere le seguenti gamme di ortofrutticoli:

• I gamma: prodotti freschi, non confezionati e non pronti per il consumo;

• II gamma: prodotti freschi, confezionati e non pronti per il consumo;

• III gamma: prodotti congelati/surgelati, confezionati e non pronti per il consumo;

• IV gamma: prodotti freschi, confezionati e pronti per il consumo.

Come anticipato, l’articolo 4 della legge richiama future regolamentazioni, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata  in vigore  della  presente   legge (16/06/2011), in merito ai seguenti elementi:

 

  • i   parametri   chimico-fisici   e igienico-sanitari  del   ciclo   produttivo,   del   confezionamento,
  • le misure per introduzione progressiva di imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati  dalla normativa comunitaria  e  dalle  norme  tecniche  di  settore,
  • conservazione e distribuzione dei  prodotti ortofrutticoli  di quarta gamma
  • i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all’allegato I al regolamento (CE)  n.  1580/2007  della Commissione, del 21 dicembre 2007,  e  successive  modificazioni,
  • informazioni  che  devono   essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.
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