FALSIFICAZIONE PASSAPORTI E RICETTAZIONE

Una recente sentenza della Corte di Appello, 03/01/2012, ha affermato che:

Incorre nell’imputazione per il reato di ricettazione il prevenuto che riceva ed utilizzi passaporti per bovini di origine estera, aventi provenienza delittuosa in quanto non ritirati al momento della macellazione dei bovini per i quali erano stati rilasciati. La circostanza in forza della quale dall’ispezione veterinaria eseguita emergeva che i bovini, minutamente indicati nel relativo verbale, presentavano un passaporto di origine francese, indicante una razza non corrispondente a quella dei bovini in esame, configura la fattispecie di reato ascritta. In tal caso non si configura un falso nella falsificazione dei passaporti esteri bensì la ricezione dei passaporti non ritirati dall’Autorità sanitaria francese per omissione di atti d’ufficio, da parte dell’imputato.

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