09
Ott2020

Sentenza Lactalis: a che punto siamo arrivati?

Origine dell’alimento: le condizioni della Corte di Giustizia. What’s next?

Il 1° ottobre 2020 la Corte dell’UE ha pronunciato sentenza nella causa C‑485/18, Groupe Lactalis contro Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Ministre de l’Économie et des Finances, avente ad oggetto alcuni aspetti della disciplina in materia di indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti e dei limiti e condizioni discendenti sugli Stati membri nel quadro del regolamento UE n. 1169/2011.

Si tratta della prima sentenza della Corte di giustizia sul tema dell’origine emessa con riferimento al Regolamento n. 1169/2011 e, fosse solo per questo, merita una attenzione speciale da chi segue la regolamentazione del settore alimentare. La sentenza condizionerà il futuro approccio sia degli Stati membri sia della Commissione sul delicato tema della normativa nazionale sull’indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti alimentari. Meno diretto appare, a una prima considerazione un impatto di tale sentenza sulle altre misure nazionali adottate, tra cui i vari decreti origine italiani.

La sentenza, infatti, contiene precisazioni che saranno utilissime nella dinamica giuridica e politica  sui limiti applicabili alle normative nazionali che, proprio sulle “aperture” del regolamento generale in materia di informazioni sugli alimenti, sono approntate per introdurre obblighi supplementari di etichettatura in ambito nazionale: non solo dalla Francia ma anche Romania, Grecia, Spagna ed altri paesi. L’Italia, come noto, ha normato tale obbligo per il latte e i prodotti lattiero-caseari, il riso e la pasta, i prodotti derivati dal pomodoro e, più recentemente, per i prodotti della salumeria.

In estrema sintesi ssembra che anche questa volta la Corte abbia superato il dato testuale a favore di un orientamento teleologico. La lettura testuale della disposizione lascia è aperta sia all’opzione oggettiva sia a quella soggettiva e nei considerando del regolamento n. 1169/2011, pur numerosi, il tema non è nemmeno sfiorato. Non sorprende alla fin fine che la Corte abbia fatto ricorso, per sostenere giuridicamente il ragionamento, alla norma generale dell’art. 7, par. 1, del regolamento n. 1169/2011 ove, come si ricorderà, si vieta di suggerire il vanto di “caratteristiche particolari, quando, in realtà, altri alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche”. Un riferimento che, invero, può anche apparire non dirimente.

 

 

Altre uscite (post) a seguire:

  1. Il caso e la decisione della Corte
  2. Qualche nota a margine
  3. Un tramonto o un’alba per i decreti origine italiani sull’origine?

Daniele Pisanello

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