10
Set2020

NOVELLE DI LEGISLAZIONE ALIMENTARE

DL 76/2020 in vigore dal 17 luglio 2020

Il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, ed entrato in vigore il giorno successivo (vedi articolo 65, D.L. cit.), contiene norme di modifica di un insieme eterogeneo di discipline  e, tra queste, l’art. 43 in materia agricola e agro-alimentare (incluso il biologico). In questo post si analizza il contenuto dell’art. 43, DL 76/2020, rinviando a un successivo post, gli approfondimenti sulla conversione in legge del decreto.

Infatti, in sede di conversione, stando al testo approvato dal senato il 4 settembre, si conferma la riforma dell’apparato sanzionatorio (diffida)a carico dell’impresa agricola e agro-alimentare e(una prima lettura è disponibile a questo link), inoltre, saranno molto probabilmente introdotte con la legge di conversione norme su trasparenza (con una modifica al D.lgs. 33/2013 in tema di accesso civico) su dati di importazione di tutte le aziende operanti nel settore alimentare (vedi infra) e disposizioni ad hoc per la comunicazione dell’origine in sede di ristorazione collettiva (vedi qui).

Vista d’insieme sui contenuti del DL 76/2020

Il Titolo I interviene su diversi ambiti: da disposizioni (artt. 1-9) intese a semplificare le norme dei “ contratti pubblici” ed edilizia (artt. 9-10), ad interventi (artt. 17-20) in tema di enti locali e vigili del fuoco, nonché del sistema universitario. Titolo II che riformano alcuni procedimenti amministrativi, le cc.dd. semplificazioni procedimentali del capo I, del titolo II), tra cui si segnalano le modifiche (art. 12 ) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché il sistema di responsabilità (capo V, titolo II, artt. 21-23)) sia erariale (art. 21) che penale (art. 23  che modifica l’art. 323 c.p.) e una modifica (art. 22) delle norme sul controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale. Il titolo III (artt. 24-37) è dedicato alle Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale.

AI fini che qui più interessano, il Titolo IV (artt. 38-64) è dedicato invece alle “Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy” al cui interno l’art. 43 è rubricato Semplificazione per l’erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111 che sarà approfondito infra.

Per completare la ricognizione dei contenuti del DL si dirà succintamente che: nel capo IV vi sono pure le – nel lessico del decreto – semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici (capo I, artt. 38-49) che si concentrano sulla semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (art. 38), sulla semplificazione della misura c.d. “Nuova Sabatini” (art. 39), delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi (art. 40), del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche (art. 41), dell’attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica (art. 42).  All’interno del titolo IV,

Il Titolo V contiene anche misure a favore degli aumenti di capitale (art. 44), proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio di alcuni vettori aerei (Alitalia e altri), Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali (art. 46) e norme tese ad assicurare la “ Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme (art. 47), sul sistema portuale (art. 48) e disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (art. 49). All’interno del titolo, il capo II (Semplificazioni in materia ambientale) si concentra sula materia ambientale: sono introdotte norme che vorrebbero razionalizzare le procedure di valutazione dell’impatto ambientale (art. 50) e in materia di VIA  per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali (art. 51), in materia di siti di bonifica (art. 52) e dei siti di interesse nazionale (art. 53). Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico sono contenute all’art. 54 mentre l’art. 55 è dedicato alle zone economiche ambientali. Il Capo III è dedicato alle Semplificazioni in materia di green economy. Un insieme di interventi ad ampio spettro: dagli interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi (art. 56) alla alimentazione di veicoli elettrici (art. 57), trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall’Italia ad altri paesi (art. 58) semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali, dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica nonché dei procedimenti per l’adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia (art. 60-62).

Novelle di legislazione agro-alimentare: le nuove disposizioni in vigore dal 17 luglio

L’articolo 43, nel testo pubblicato in Gazzetta, contiene una serie di disposizioni di legge volte a modificare taluni procedimenti amministrativi in ambito agricolo. In realtà, questa delimitazione del campo di applicazione, come ricavabile dalla rubrica dell’art. 43,  non è sempre rispettata dall’articolo di legge il quale, infatti, presenta (così come anche in sede di conversione) disposizioni che esulano dalla materia strettamente agricola e, invece, riferentesi alle norme di legislazione alimentare come definita dal Reg. CE 178/2002. Tra queste sicuramente la riforma della diffida amministrativa, oggetto della sezione successiva.

All’art. 43, commi 1 e 2, si prevede l’aggiornamento del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e geo-spaziali. Le modalità di attuazione saranno definite da successivi decreti attuativi e chiamano in causa profili di sicurezza dei dati e trasferimento degli stessi.

L’art.43, al comma 3 apporta talune modifiche, non secondarie, alla disciplina della diffida come disciplinata dal vigente articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (c.d. decreto Campolibero): la modifica in essere al 17 luglio. La disposizione, confermata in sede di conversione (stando ai lavori approvati il 4 settembre in Senato) così recita:

“3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche tramite comunicazione al consumatore. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. La diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma.”

La novella consacra la applicabilità della diffida anche alle aziende alimentari. Inoltre, con la nuova disposizione la diffida è applicabile anche ai prodotti già in offerta al consumatore (“posti in commercio”), previa e sotto condizione di sanificazione. La riforma si traduce in un alleggerimento del carico sanzionatorio a tutte le imprese agricole e alimentari per quel che riguarda violazioni sanzionate amministrativamente, garantendo la redimibilità senza sanzione senza limiti o altre condizioni soggettive, atteso che le parole « sola », « per la prima volta » sono espunte dal nuovo testo dell’art. 1 del DL Campolibero.

Interessante è notare che la condizione per la sanabilità è che il ravvedimento operoso avvenga non più entro il termine fisso di giorni 20 come previsto in precedenza: ora la correzione per riportare a conformità la etichetta del prodotto alimentare o altri aspetti del processo  può avvenire « entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni ». Resta la domanda se l’autorità possa procedere a determinare inferiore ai 90 giorni.

Per una ulteriore lettura su tale profilo, leggi questo post

All’art. 43, comma 4 si interviene sul testo unico del vino, apportando talune modifiche in ordine alle comunicazioni da rendere e alle ipotesi di declassamento e imbottigliamento del vino a denominazione garantita.

Il comma 5 interessa da vicino gli operatori del biologico: nei fatti si prevede una condizione di non sanzionabilità degli illeciti di cui all’art. 11, co. 3 e 4, per quei soggetti che “operino” in aree interessate da calamità naturali o da misure sanitarie o fitosanitarie.

  1. All’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Non si procede all’irrogazione della sanzione nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l’adozione di misure sanitarie o fitosanitarie. ».

Al comma 6 interviene in ordine al numero di laboratori di cui può avvalersi l’ICQRF per l’espletamento delle analisi a campione sui prodotti.

Al comma 7 viene introdotta la comunicazione individuale, al posto dell’attuale espletata attraverso pubblicazione sul sito dell’INPS, degli elenchi annuali dei lavoratori agricoli e delle variazioni intervenute nel corso dell’anno.

Credit: immagine: Vassily Kandinsky, 1925 -White line, licenza Wikipedia: Pubblico dominio

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