03
Feb2016

LIBERALIZZAZIONE VITIGNI: STATE OF PLAY

L’avv. Luca Canapicchi (Pisa) fà il punto sul dibattito, molto accesso, riguardante le proposte della Commissione europea di procedere a una riforma delle regole sull’indicazione di taluni vitigni sulle etichette dei vini. Lex Alimentaria ringrazia l’avv. Canapicchi per la autorizzazione a riprodurre il suo contributo. Lex Alimentaria ringrazia altresì il dott. Gianluigi Borghero per la segnalazione dell’incontro tenutosi il 30 gennaio in Scandiano.

Ha avuto un discreto risalto sulla stampa specialistica – e non solo, a livello locale, anche su quella generalista – il documento conclusivo del meeting GREX for the Common organisation of the Agricultural Market tenutosi a Bruxelles lo scorso 25 luglio 2015, nel quale l’Unità C2 della Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale ha dettato le linee guida per interventi correttivi di talune discipline di armonizzazione in materia di agricoltura.

L’aspetto più controverso, e quello da cui sono scaturite le maggiori polemiche, concerne una modifica alla disciplina dell’etichettatura dei vini a indicazione di origine, che, se concretizzata, comporterebbe la liberalizzazione dell’indicazione del vitigno nelle etichette dei vini DOP e IGP.

La stampa nazionale (qui una sintetica rassegna) è letteralmente insorta contro quella che si appaleserebbe come una omologazione potenzialmente deleteria per il successo raggiunto da talune tipologie di vino italiano: il prodotto più a rischio – si potrebbe dire, in sostanza, l’unico – è il lambrusco, ed infatti è proprio l’area di produzione del lambrusco che si è fatta principale promotrice di un movimento teso ad impedire che l’attuale normativa sia modificata.

Non sempre il nome della varietà di uva utilizzata per realizzare un vino a denominazione di origine o indicazione geografica è compreso nella denominazione stessa: la maggior parte dei casi riguarda vini italiani. Il nostro sistema delle denominazioni di origine – la cui fonte a livello nazionale è il D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 61 e, per quanto riguarda l’etichettatura, il DM 13 agosto 2012 – prevede infatti diversi casi in cui il nome di una DOC, DOCG o IGT è composto interamente, o parzialmente, dal nome del vitigno utilizzato. Il nostro Paese vanta infatti una grandissima diversità ampelografica, assai maggiore che in qualunque altro paese produttore di vino, con l’ovvio corollario che quasi tutte le zone di produzione presentano vini a denominazione che utilizzano uve strettamente autoctone. Il Lambrusco è uno dei casi più eclatanti, ma non l’unico.

L’assetto normativo vigente è, in sintesi, il seguente:

          il Regolamento CE 1308/2013, che ha sostituito il previgente Regolamento CE 479/2008 delinea, tra l’altro la suddivisione dei vini tra quelli provvisti di indicazione geografica e quelli che ne sono sprovvisti. Tra i primi figurano, come noto, i vini a Denominazione di Origine Protetta e quelli a Indicazione Geografica Protetta. In Italia, i vini DOP sono quelli che erano già provvisti di Denominazione di Origine Controllata (DOC) e Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG); in vini IGP sono in sostanza gli stessi vini già muniti di Indicazione Geografica Tipica. In etichetta un vino DOC può scegliere se continuare ad utilizzare la vecchia dizione o la nuova DOP, ma la regolamentazione non muta: si tratta di vini per i quali il collegamento con il territorio è caratteristica essenziale, potendo essere prodotti soltanto con uve coltivate e imbottigliate nella zona indicata dal disciplinare (per i vini DOP/DOC/DOCG) ovvero con almeno l’85% di uve coltivate nell’areale di riferimento (per i vini IGP/IGT).

          L’indicazione delle varietà di uve con cui il vino è prodotto costituisce una informazione non obbligatoria da indicare in etichetta.

          L’art. 100 (3) del Regolamento 1308/2013 sancisce un principio che valorizza con particolare enfasi l’aspetto territoriale, prescrivendo che il nome di un vitigno che sia utilizzato, in tutto o in parte, anche per descrivere una DOP o IGP, non può essere utilizzato per l’etichettatura dei prodotti agricoli.

Il suindicato principio presenta tuttavia delle eccezioni, tra le quali quella che ci interessa maggiormente è contenuta nell’art. 62 (4) del Regolamento CE 607/2009 La norma rinvia ad un elenco, contenuto nell’allegato XV parte B, nel quale sono elencati vitigni il cui nome è ricompreso in una o più DOP o IGP, e per ognuno, vi è l’elenco dei paesi nei quali possono essere prodotti e commercializzati vini DOP o IGP contenente il nome del vitigno. Lo stesso elenco è ripreso dall’Allegato 2 al DM 13.8.2012 e indica, in questo caso, in quali Regioni o Province italiane possono essere prodotti vini sulle cui etichette è riportabile il vitigno di riferimento.

L’elenco della fonte comunitaria appare redatto con un certo grado di approssimazione: ad esempio, è ricompresa l’uva bosco, che può essere utilizzata in etichetta solo per vini italiani, dovendo essere tutelata perché la locuzione “bosco” sarebbe ricompresa nelle DOP Bosco Eliceo e Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, se non fosse che il vitigno bosco è coltivato esclusivamente in Liguria, e costituisce la base della DOP Cinqueterre, e non viene utilizzata per le due denominazioni ad essa accostate dal Regolamento. Il DM 13.8.2012 ovviamente corregge la stortura consentendo l’indicazione del nome del vitigno solo per i vini DOP e IGP della Liguria.

Ad ogni modo vi è da dire che il Regolamento, ad oggi, ha assolto allo scopo per cui è nato e assicura protezione a vitigni importanti come il Greco, il Nebbiolo, il Montepulciano, il Riesling Renano, consentendo l’indicazioni in etichetta soltanto per vini prodotti negli stati membri in cui tali uve hanno una diffusione tradizionale. E così, per riprendere le varietà appena citate se Greco, Nebbiolo, Montepulciano potranno essere utilizzati in etichetta solo in Italia, il Riesling Renano, con tutte le sue varie declinazioni, in Germania, Austria, Serbia, Italia, Ungheria, Slovenia, e in vari altri Stati in cui è diffuso.

L’uva Lambrusco, tipicamente emiliana e coltivata, nelle sue varie tipologie, in ampie zone delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Mantova, dà il nome a cinque DOC/DOP, Lambrusco di Sorbara; Lambrusco di Grasparossa di Castelvetro; Lambrusco Salamino di Santa Croce; Lambrusco Reggiano e Lambrusco Mantovano e una IGP/IGT: Lambrusco dell’Emilia.

Questo lo stato dell’arte. Cosa prevede il documento rilasciato dalla DG Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione? Afferma che vi sarebbero taluni vitigni che dovrebbero essere esclusi dal regime di protezione, perché il loro nome non sarebbe direttamente riconducibile all’area geografica di produzione rappresentata dalla DOP/IGP, e pertanto la loro indicazione in etichetta dovrebbe essere consentita a tutti gli stati membri: tra di essi sono espressamente menzionati il lambrusco e il vermentino.

L’argomentazione è risibile, ed eccessivamente formalistica. Il documento afferma infatti che l’elemento caratterizzante la DOP non sarebbe la parola “lambrusco” o “vermentino” bensì il suo riferimento geografico – Sorbara, Santa Croce, Castelvetro, Reggio Emilia, Mantova, Emilia per il Lambrusco; Sardegna e Gallura per il Vermentino – di talché non vi sarebbe ragione per imporre privative all’utilizzo di un nome comune quale è quello rappresentativo del vitigno, così come avviene, ad esempio, per merlot, cabernet sauvignon, syrah.

Il Lambrusco è, per l’Emilia, un valore economico di tutto rispetto, trattandosi di un comparto che produce circa mezzo miliardo di euro di fatturato ogni anno metà del quale proviene dalle esportazioni in numerosi paesi anche extraeuropei, tra i quali, la parte del leone è appannaggio dell’America Latina. Ed infatti, seppure i promotori dell’iniziativa cerchino di appellarsi all’aspetto tecnico della modifica in discussione, lo spirito che lo anima è prettamente politico ed economico, e, è agevole ritenere – ma tale impressione è stata confermata dal Ministro per le Politiche Agricole Maurizio Martina e dal Vice Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, Paolo De Castro all’incontro pubblico tenutosi a Scandiano lo scorso 30 gennaio – che vi sia l’intenzione di paesi produttori di vino, consolidati o emergenti ma dal mercato esterno in crisi, di aggredire la posizione di mercato raggiunta dal lambrusco emiliano, per poterne utilizzare il nome in etichetta, a tutto scapito della tutela del consumatore, che raramente è in grado di comprendere la differenza tra due prodotti omonimi solo uno dei quali proviene effettivamente dalla regione di produzione storica.

Del resto da diversi anni imbottigliatori spagnoli hanno impiantato vigneti di lambrusco e vermentino, e in alcuni casi vi è stato un tentativo di ottenere la registrazione di marchi di impresa contenenti il nome Lambrusco, rigettati dalla Corte di Cassazione iberica sul presupposto che il nome dell’uva lambrusco sia strettamente connesso con la regione di origine, e che non possa essere utilizzato in contesti tali da ingenerare confusione tra i consumatori, in virtù del processo di significazione secondaria innescato dalla stretta connessione tra l’uva autoctona e la regione di provenienza.

L’approccio suggerito dalle sentenze spagnole è più pragmatico che di principio, ancorandosi più alla tutela del segno distintivo diffuso che alla valorizzazione della connessione tra nome del vitigno e zona di denominazione. Sotto questo aspetto, l’Italia è, almeno in teoria, in buona compagnia, avendo a suo fianco Francia e Germania altrettanto gelose delle loro varietà autoctone. Francia e Germania che, tuttavia, annoverano denominazioni di origine unicamente legate all’area geografica, nelle quali il vitigno non è mai – o raramente – menzionato, e pertanto corrono meno rischi dall’eventuale liberalizzazione. Così come minori rischi corrono altre denominazioni italiane, come i verdicchi marchigiani, il fiano di avellino, gli aleatici, i primitivi, il cui appeal all’estero è, almeno sotto l’aspetto quantitativo, assai minore di quello di lambrusco.

La richiesta liberalizzazione rischia di vanificare la tutela delle particolarità locali in alimentazione che è necessaria in un sistema di mercato ampio, e che è alla base dell’impianto normativo comunitario in materia di tutela delle denominazioni di origine. Il vino è un prodotto che ha le sue peculiarità e la cui regolamentazione non può essere affrontata con gli stessi strumenti propri di altri prodotti agroalimentari: se è vero, ad esempio, il formaggio realizzato varia a seconda della razza dell’animale, del territorio, delle modalità di allevamento e della lavorazione, è altrettanto vero che la materia prima, il latte, è comunque un prodotto omogeneo. L’uva da vino non lo è, tante sono le differenze tra vitigno e vitigno – e perfino tra cloni dello stesso vitigno – e tale è la sensibilità al terroir, per cui deve affermarsi con forza che l’aspetto da tutelare delle denominazioni che contengono al loro interno il nome di una varietà, non sia tanto – o non sia solo – quello geografico, ma sia soprattutto quello varietale, che a quello geografico si salda.

Condividi
Articoli recenti
Contattaci

Autorizzo all'utilizzo dei miei dati per la risposta, come da informativa sulla privacy policy

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti
error: Contenuto protetto !