11
Apr2019

LATTE FIENO STG AL VIA

La Commissione europea ha inserito due nuove specialità tradizionali garantite nel registro dell’Unione previsto dall’art. 52 del Reg. (UE) 1151/2012: «Latte fieno di pecora» (Reg. UE n. 486/2019) e «Latte fieno di capra» (Reg. UE n. 487/2019). Si tratta di una dicitura già impiegata sul mercato il cui impiego, però, deve ora essere riconsiderato alla luce dell’avvenuta inscrizione delle due specialità.

La produzione di latte da fieno prevede l’impiego di animali allevati in aziende lattiere tradizionali e rispondenti ad alcuni requisiti di sostenibilità. Rispetto al latte di tipo standard, in questo caso si esclude la somministrazione di mangimi fermentati, insilati e una serie di restrizioni previste dal disciplinare riconosciuto. Il latte registrato come STG può essere destinato per ogni uso alimentare come fresco, UHT, yogurt e formaggi per cui in questi prodotti andrà indicato sull’etichetta, a seconda delle circostanze, la dizione “con latte fieno” ¸ “con latte fieno di pecora” o “con “latte fieno di capra”.

La specialità tradizionale garantita, nota anche con l’acronimo STG, è un marchio di qualità europea volto a tutelare produzioni che siano caratterizzate da composizione o metodo di produzione tradizionali. La “specificità” è infatti riferita al metodo di produzione o alla composizione risulti legata alla tradizione di una zona, ma senza che vi sia una zona geografica di riferimento. Questa è la differenza principale rispetto ai marchi di origine DOP-IGP, per i quali invece il diritto di usare il “nome protetto” è riservato esclusivamente agli operatori situati in una zona precisata (arenale di produzione). Anche le STG registrate sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.

In forza delle nuove registrazioni, dunque, per poter utilizzare legittimamente la dicitura «Latte fieno di pecora» oppure «Latte fieno di capra» è necessario rispettare il relativo disciplinare. Occorre poi ricordare che questo segno di qualità rientra, insieme con le DOP-IGP, tra i segni che le autorità del controllo ufficiale sugli alimenti devono sorvegliare nell’ambito della disciplina generale del Reg. n. 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Con le recenti registrazioni le 61 specialità protette sono così distribuite:

Austria 3
Belgio 5
Bulgaria 5
Finlandia 3
Francia 1
Italia 2
Lettonia 3
Lituania 2
Paesi Bassi 4
Polonia 10
Portogallo 1
Regno Unito 4
Repubblica ceca 1
Slovacchia 3
Slovenia 1
Spagna 4
Svezia 2
Ungheria 1
Rep. Ceca e Slovacchia 4

Dai dati emerge che lo strumento delle STG sembra preferito dai paesi dell’Est, forse meno preoccupati dell’assenza di privativa territoriale propria, invece, delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). Si può forse, ma è solo una suggestione, cogliere il segno di una maturazione del mercato pronto a puntare sul metodo e sul processo e non affidarsi solo e soltanto alla implicita garanzia associabile all’origine geografica.

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