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Gen2015

Ristorazione collettiva e le sfide del Reg. (UE) n. 1169/2011

Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, sarà applicabile a partire dal 13 dicembre 2014. Si tratta di un atto legislativo che avrà ripercussioni importanti, anche per gli operatori della ristorazione, non minori di quelle derivanti dal Regolamento n. 178/2002 o dal c.d. Pacchetto Igiene.  

Uno sguardo d’insieme al Reg. (UE) n. 1169/2011

Il nostro regolamento porta in dote molte innovazioni, sia di dettaglio che di impostazione generale. Non solo la scelta dello strumento legislativo, un regolamento direttamente applicabile in luogo di una direttiva (Dir. (CE) 2000/13), abbisognevole di recepimento da parte dello Stato membro, ma una regolamentazione della comunicazione relativa agli alimenti del tutto nuova.

Non a caso, infatti, il legislatore ha abbandonato la terminologica tradizionale “etichettatura, presentazione e pubblicità”, risalente alla prima direttiva del 1979, preferendo disciplinare la «fornitura di informazioni sugli alimenti commercializzati in uno dei paesi membri dell’UE». Con questa espressione, centrale per il regolamento, si devono intendere “le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale” (art. 2.2 (a)). In altri termini, il regolamento n. 1169/2011 pone le regole giuridiche applicabili a tutte le ipotesi in cui un consumatore si trova a ricevere una offerta di alimenti, siano essi preconfezionati, sfusi ma  anche – si badi – somministrati in un ristorante, in un bar o in una mensa. Tale cambiamento si spiega con quanto stabilito in tema di responsabilità dell’operatore del settore alimentare dal reg. (CE) n. 178/2002, art. 17, par. 1.[1] Non deve infatti dimenticarsi che uno degli obbiettivi del nuovo regolamento è quello di allineare la disciplina della etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari alla nuova legislazione alimentare tenuta a battesimo con il fondamentale regolamento n. 178.

Da un punto di vista più operativo, le principali novità portate dal Reg. (UE) n. 1169/2011 sono le seguenti: (i) l’introduzione di alcuni requisiti di informazione nei rapporti tra ristorazione collettiva e consumatore; (ii) una innovativa regolamentazione delle responsabilità per la conformità delle informazioni fornite; (iii) l’introduzione di alcuni nuovi requisiti generali in tema di leale informazione e nuovi requisiti specifici; (iv) i nuovi requisiti in tema di allergeni; (v) gli obblighi di layout delle etichette (collocazione delle informazioni dovute in rapporto con quelle volontarie); (vi) le nuove norme sulle indicazioni complementari della denominazione di vendita; (vii) l’obbligo di dichiarazione nutrizionale a far data dal 13/12/2016; (viii) regole per futuri interventi in materia di indicazione della origine e provenienza dei prodotti alimentari[2].

Il nuovo ruolo della Ristorazione collettiva nella informazione del consumatore

È indubbio che, direttamente o indirettamente, il Reg. (UE) n. 1169/2011 comporterà per gli operatori della ristorazione significativi cambiamenti sulle modalità di gestione delle informazioni rivolte al consumatore/avventore.

In primo luogo, basta osservare che con il nostro regolamento la ristorazione collettiva trova una definizione giuridica precisa e, così definita, entra espressamente nel campo di applicazione della disciplina in oggetto. Colmando un vuoto presente nella precedente disciplina (Dir. (CE) n. 2000/13 e con essa il decreto legislativo n. 109/1992), oggi esiste una definizione giuridica di collettività: “qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuoleospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale” (articolo 2.2 lett. d)).

Quanto al campo di applicazione il regolamento “si applica a tutti gli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando forniscono informazioni sugli alimenti” (art. 1, par. 3). Si osservi che questa disposizione parla di “alimenti”, non solo prodotti alimentari preconfezionati. Inoltre, e in modo espresso questa disposizione chiarisce che il regolamento “si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività” ivi inclusi i “servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato” (art. 1, par. 3).

In questa disposizione si annida un’altra rilevante innovazione generale per l’OSA della ristorazione collettiva: infatti, la precedente disciplina si applicava ai prodotti preconfezionati e “anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe, in appresso denominate «collettività»” (art. 1.2 dir. 00/13). In tal modo, per quel che atteneva ai requisiti di etichettatura, si parificavano le varie ipotesi di “ristorazione collettiva” alla figura del “consumatore finale” e, nei fatti, si sottraevano questi operatori a tutta una serie di obblighi informativi nei confronti dell’avventore/consumatore. Tale configurazione è stata scientemente abbandonata dal Reg. (UE) n. 1169/2011, sia perché la diffusione del “pasto fuori casa” è realtà non trascurabile, sia perché, da un punto di vista strettamente normativo, ciò contraddiceva gli assunti del Reg. 178, per i quali tutti gli OSA devono garantire, “nell’ambito delle rispettive attività” la conformità alla legislazione alimentare.  

A questo punto potrebbe essere lecito domandarsi quali siano i requisiti e gli obblighi di informazione che l’Osa della ristorazione collettiva deve rispettare nei rapporti con il consumatore/avventore. Anticipando le riflessioni che occuperanno le successive rubriche, per certo gli obblighi generali di leale informazione (art. 7) e i requisiti in tema di allergeni (art. 44) devono essere posti come obblighi cogenti verso cui orientare uno sforzo di gestione e conformità.

Avv. Daniele Pisanello

 

 

[1] Come noto questo articolo così recita: “Spetta agli operatori del settore alimentare [omissis] garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti [omissis] soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte”. Per un approfondimento sulle posizioni di garanzia dell’OSA si veda D. Pisanello (a cura di), Guida alla Legislazione Alimentare, 2010, EPC Libri, pp. 97-148.

[2] In parte già tradottesi nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, applicabile dal 1° aprile 2015.

 

Immagine: Nighthawks,Edward Hopper, 1942, Oil on canvas, Art Institute of Chicago, Chicago, Illinois

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