02
Apr2020

CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI AI TEMPI COVID19

Come coniugare sicurezza alimentare e gestione dell’emergenza Covid-19. Uno dei tanti problemi che l’impatto dell’emergenza sanitaria sta avendo su tutte le filiere sociali ed economiche. Non ultima quella del controllo ufficiale e autocontrollo nelle catene agro-alimentari. Le autorità competenti hanno, nei diversi paesi, fornito prime linee guida (segnalate nel nostro servizio Food Law Alert). L’esigenza di evitare una rottura del mercato unico delle merci alimentari ha spinto la Commissione ad adottare un primo regolamento che possa limitare l’effetto “disintegrazione“.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione del 30 marzo 2020, relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi, pubblicato il 31 marzo in GU-UE, è in vigore dal 1° aprile 2020.

Esso fissa alcune ipotesi in cui è ammesso derogare ad alcuni obblighi e requisiti del controllo ufficiale di cui al Reg. n. 2017/625.

Preliminarmente occorre inquadrare il regolamento di esecuzione nell’ambito della disciplina dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al Regolamento UE 2017/625. Più precisamente il regolamento UE 20202/466 è basato sull’art. 141.1 del Regolamento quadro e risponde alla finalità di approntare «misure temporanee necessarie» per contenere il «rischio sanitario diffuso» ovvero il rischio di gravi violazioni alla normativa agro-alimentare a fronte della grave disfunzione del sistema di controllo in ragione dell’emergenza Covid-19. Non possono esserci dubbi, pertanto, che il regolamento riguardi e si applichi eventualmente anche alle attività previste dalla normativa sul biologico.

In primo luogo, il Regolamento 2020/466 non introduce ex se deroghe alle procedure o ai requisiti del controllo ufficiale, ma predispone una normativa di riferimento all’interno sono individuate delle aree nelle quali è consentito alle autorità degli Stati membri, se del caso e ritenuto necessario da queste ultime, approntare «misure temporanee necessarie» allo scopo di assicurare la tutela della salute pubblica e il funzionamento del mercato interno.

In estrema sintesi, le ipotesi espressamente menzionate nel Regolamento n. 2020/466 sono relative ai seguenti casi:

  • Ricorso a persone fisiche esterne per lo svolgimento di attività di controllo ufficiale purchè: (i) vi sia una designazione ad hoc; (ii) vi sia un costante contatto con l’autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile, (iii) sia vigente l’obbligo di seguire le istruzioni dell’autorità competente per l’esecuzione di tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali; (iv) sia rispettato il requisito di imparzialità e non vi sia «alcun conflitto di interessi» (art. 3);
  • Accettabilità, ai fini del controllo ufficiale, di copia elettronica di certificati ufficiali e attestati ufficiali degli originali ovvero anche sul formato elettronico del certificato o dell’attestato elaborato e trasmesso in Traces, purchè vi sia impegno da parte di chi presenta la copia di trasmettere «non appena tecnicamente fattibile» l’originale (art. 4); ove si ricorra a questa ipotesi, l’autorità competente deve tener in debito conto il «rischio di non conformità degli animali e delle merci in questione e dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625»;
  • Ricorso eccezionale a laboratori diversi da quelli ufficiali, designati in via eccezionale e temporanea, per l’esecuzione di analisi, prove o diagnosi in luogo dei laboratori ufficiali, ove questi ultimi siano impossibilitati in ragione della crisi covid-19 (art. 5.1(a));
  • Ricorso a mezzi di comunicazione a distanza per lo svolgimento di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625, mediante i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.

Il regolamento della Commissione prevede altresì l’obbligo per gli Stati membri che ricorrano a una o più delle misure eccezionali contemplate dal regolamento di esecuzione n. 2020/466 di darne avviso alla Commissione e agli altri Stati membri.

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