01
Mar2019

NIENTE CERTIFICAZIONE BIO PER CARNI HALAL E COSHER

La carne halal in quanto proveniente da macellazione rituale non può fregiarsi dell’etichetta europea “agricoltura biologica”.

Questo è quanto statuito dalla una recente sentenza della Corte di Giustizia che ha precluso l’accesso alla certificazione del biologico per le carni ottenute con macellazione rituale, in quanto ritenuta in contrasto con le norme in materia di benessere degli animali.

Il caso che ha originato tale pronuncia risale al 2012, quando un’associazione francese aveva chiesto al Ministero dell’Agricoltura e dell’Alimentazione francese di vietare l’apposizione della dicitura “agricoltura biologica” sulle etichette di hamburger di carne bovina “halal” ottenuta dalla macellazione di animali senza previo stordimento. In tale contesto, il Giudice del rinvio ha sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia chiedendo se le regole applicabili alla produzione biologica e alla relativa etichettatura (Regolamento n. 834/2007, segnatamente artt.  3 e 14, paragrafo 1, lettera b), viii), letto alla luce dell’articolo 13 TFUE) andassero interpretate nel senso di autorizzare o meno il rilascio dell’etichetta europea sul biologico a prodotti provenienti da animali macellati ritualmente senza previo stordimento.

Sul piano generale, la macellazione rituale, nel contesto della quale l’animale può essere ucciso senza previo stordimento, è ammessa nell’Unione europea solo a titolo derogatorio e in quanto giustificata dal rispetto della libertà di espressione della propria religione.

Con riferimento alla compatibilità di questa pratica con gli standard di benessere animale rilevanti per la certificabilità sotto il “marchio” del biologico, la Corte ha osservato che nel caso di macellazione senza stordimento al fine di «ridurre al minimo» le sofferenze dell’animale è possibile ricorrere all’esecuzione di un taglio  preciso della gola con un coltello affilato, modalità che comunque, secondo i giudici europei, non consentirebbe di limitare a sufficienza le sofferenze dell’animale condotto al macello. Su queste basi, in estrema sintesi, la Corte ha concluso che «i metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi, seppur leciti, non possono ritenersi equivalenti, in termini di garanzia di un livello elevato di benessere degli animali al momento del loro abbattimento, al metodo della macellazione con stordimento previo».

A corredo la Corte ha voluto ricordare che la produzione biologica si caratterizza, oltre che per l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali, anche per l’obbiettivo di «tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici». In tale contesto, diventa quindi importante garantire ai consumatori che i prodotti recanti il logo del biologico siano effettivamente ottenuti nel rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.

Vale la pena di ricordare che la decisione della Corte è discordante rispetto alle conclusioni dell’Avvocato Generale il quale, al contrario, aveva affermato la compatibilità della certificazione “da agricoltura biologica” e le pratiche rituali di macellazione, sull’assunto che il silenzio della normativa sul biologico circa l’eventuale ricorso alle macellazioni rituali non potesse essere considerato meramente fortuito.

La decisione della Corte, destinata a impattare anche su altre pratiche rituali, non convince. Nel silenzio della normativa sul biologico, l’affermazione della incompatibilità di questa certificazione per i prodotti halal (e cosher)  equivale ad aggiungere una condizione di accesso alla certificabilità non prevista dal diritto positivo. 

Si tratta di una decisione di cui certamente gli addetti degli organismi di controllo autorizzati ai sensi del Decreto legislativo n. 20/2018 per la certificazione ai sensi della disciplina europea sull’agricoltura biologica dovranno tener conto.

Il testo dell sentenza e delle conclusioni generali sono disponibili per gli abbonati al servizio Food Law Alert.

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