20
Nov2018

AROMI: TRE SOSTANZE CANCELLATE

Tre sostanze aromatizzanti sono state depennate dalla lista delle sostanze autorizzate sul mercato europeo in base al regolamento CE n. 1334/2008, come modificato dal regolamento CE n. 1649/2018:

  • p-menta-1,4(8)-dien-3-one (n. FL 07.127);
  • 2-amminoacetofenone (n. FL 11.008);
  • 4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one (n. FL 13.175).

La derubricazione (de-listing) sembrerebbe essere il risultato del ritiro dell’iniziale domanda dell’applicant forse per delle complicazioni sorte nel corso del risk assessment da parte di EFSA.

I nuovi requisiti entrano in vigore il 26/11/2018, tuttavia i prodotti, contenenti queste sostanze e già immessi sul mercato, potranno essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione (o data di scadenza, ove applicabile). Nel caso di prodotti importati da paesi extra UE, al fine di godere di questa clausola di smaltimento scorte, l’importatore dovrà dimostrare che questi prodotti erano già stati spediti dal paese terzo verso l’Unione prima del 26 novembre 2018. La deroga per lo smaltimento, in ogni caso, non si applica alle miscele di aromi.

Il nuovo regolamento 1649/2018 fissa quindi condizioni di commerciabilità che l’operatore del settore alimentare deve tenere opportunamente in considerazione sotto diversi punti di vista. Infatti, l’eventuale non conformità definirebbe il relativo alimento come “a rischio”, ai sensi dell’art. 14 del Reg. CE n. 178/2002, con tutte le conseguenze del caso.

Se poi, la sostanza aromatizzante presentasse profili di allarme per la salute umana (ad esempio, genotossicità) ci potrebbero essere ulteriori conseguenze sanzionatorie disciplinate, in Italia, dal decreto legislativo n. 107/1992 le cui sanzioni, inizialmente penali, sono state depenalizzate dal famigerato decreto legislativo n. 507/1999.

Inoltre, trattandosi di requisiti posti a tutela della salute, il mancato rispetto di questi ultimi è idoneo a viziare l’eventuale rapporto di compravendita tra operatori professionali: infatti, l’eventuale fornitura di alimenti contenenti una delle sostanze summenzionate, e fuori dal periodo per lo smaltimento, potrebbe essere dichiarato addirittura nullo dal Giudice per violazione di norme imperative.

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