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Giu2019

ALIMENTI SOGGETTI A NOTIFICA: PROROGATI I TERMINI

Il termine del 30 giugno 2019, previsto per la rinotifica degli integratori alimentari e altri alimenti soggetti a notifica ministeriale, già notificati prima del 1° gennaio 2015 con il sistema cartaceo, è stato prorogato a data da destinarsi. Tanto risulta dall’ultimo aggiornamento delle FAQ pubblicate dal Ministero della Salute.

Com’è noto la procedura di notifica degli “alimenti soggetti a notifica” è stata recentemente modificata e gli alimenti notificati anteriormente al 1° gennaio 2015 con il “vecchio” sistema cartaceo sono stati inseriti all’interno di un Registro transitorio. Ciò implica che laddove l’Operatore del Settore Alimentare (OSA) abbia ancora interesse a continuarne la commercializzazione, debba necessariamente procedere ad una “rinotifica” degli stessi attraverso il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

Si ricorda che tale procedura di notifica è prevista in base a quanto previsto dalla disciplina europea relativamente a talune categorie merceologiche, tra cui: integratori alimentari (Dir. 2002/46/CE); alimenti addizionati di vitamine e minerali (Reg. CE 1925/2006);  alimenti addizionati di vitamine e minerali per bambini da 1 a 3 anni (ex latti di crescita – Reg. CE 1925/2006);  alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci (Reg. UE 828/2014); alimenti a fini medici speciali (Dir. 99/21/CE); formule per lattanti (Dir. 2006/141/CE); alimenti proposti come diete totali per la riduzione del peso (Reg. UE 2017/1798), con decorrenza dal 27 ottobre 2022). Per le formule di proseguimento con sostanze diverse da quelle elencate nell’allegato 2 del regolamento (UE) 2016/127 (in questo caso l’obbligo di notifica decorre dal 22 febbraio 2020) o con idrolizzati proteici l’obbligo di notifica al Ministero della Salute decorre rispettivamente dal 22 febbraio 2020 o 22 febbraio 2021.


Infine che nella diversa ipotesi in cui l’OSA non abbia interesse alla commercializzazione dei prodotti inclusi nel Registro transitorio non è necessaria alcuna rinotifica o comunicazione. Qualora, invece, tale interesse sorga successivamente all’avvenuta notifica online, l’OSA sarà tenuto a notificare la cessazione della commercializzazione dell’alimento.

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