VARATO IL NUOVO REGOLAMENTO UE SULLE ETICHETTE

L’UE vara il nuovo regolamento sull’etichettatura degli alimenti (Regolamento 1169/2011/UE). La nuova disciplina interessa sia i requisiti obbligatori per ogni comunicazione commerciale relativa al prodotto alimentare, sia una nuova architettura istituzionale per l’adozione di discipline ulteriori e/o di attuazione da parte della Commissione. Un breve commento dell’avv. Daniele Pisanello, pubblicato su ItaliaOggi del 22.11.2011 (in allegato).

Leggibilità e non ingannevolezza

Nuovi requisiti in merito alla leggibilità delle etichette: dimensione minima di 1,2 mm per i caratteri di tutte le informazioni obbligatorie, con riduzione a 0,9 mm nel caso di confezione con superficie inferiore a 80 cm2. Il nuovo regolamento introduce, nel novero delle pratiche fuorvianti vietate espressamente, la pratica di suggerire la presenza di un ingrediente particolare, mentre in realtà un ingrediente normalmente utilizzato è stato sostituito. Un ulteriore onere per l’industria deriverà dal dover dare chiara indicazione al consumatore che l’ingrediente, normalmente impiegato nel prodotto, è stato sostituito con un componente diverso, oltre che indicare il componente nuovo nella lista degli ingredienti. Soprattutto, la nuova disciplina renderà obbligatorie tutta una serie di informazioni con le relative modalità di fornitura (vedasi tavola).

L’indicazione di Origine

Qualche novità in merito all’indicazione dell’origine o provenienza. Alla regola già vigente (obbligo di indicazione se l’omissione può causare inganno nel consumatore) si aggiunge l’obbligo di indicazione per carni suine, ovine, caprine, e del pollame, fresche, refrigerate o congelate. In vero, quest’obbligo è subordinato (e, quindi, rinviato) all’adozione di specifici atti di esecuzione da parte della Commissione. Lo stesso dicasi per l’altra disposizione relativa alla dichiarazione di origine dell’ingrediente primario (cioè ingrediente/i che rappresenta/ano più del 50% dell’alimento finale o abitualmente associato/i a tale alimento). Si apre, inoltre, una fase di valutazione sulla fattibilità dell’estensione dell’obbligo dell’origine ad altri prodotti, quali latte (come prodotto finale e quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari), carni usate quali ingrediente, alimenti non trasformati,  prodotti mono-ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.

L’Informazione Nutrizionale

La dichiarazione nutrizionale diventerà obbligatoria per tutti gli alimenti pre-confezionati, destinati al consumatore finale, allineando così l’UE agli USA, Australia, Brasile, Canada e altri. La dichiarazione consisterà nell’indicazione del valore energetico e della quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Ammessa, a discrezione dell’operatore, l’indicazione delle quantità di acidi grassi monoinsaturi e/o polinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali o vitamine ammessi. Il tutto espresso per 100 g o 100 ml, ma è concessa l’indicazione anche per porzione. Per le bevande, con contenuto alcolico superiore a 1,2%, la dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico. Deroghe anche per i prodotti pre-incartati sul punto vendita e gli alimenti sfusi.

Nanomateriali

Tutti gli ingredienti alimentari presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati devono essere chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti attraverso la menzione «nano», tra parentesi, che deve seguire la denominazione di tali ingredienti.

Ristorazione collettiva

Il regolamento prefigura novità anche per la ristorazione collettiva che, insieme ai “servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto”, entrano a pieno diritto nel campo di applicazione del regolamento.

Entrata in vigore e date di efficacia

Le disposizioni del regolamento entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta. L’efficacia (effettiva applicabilità), tuttavia, scatterà decorsi tre anni da questa data (fine 2014). Per la dichiarazione nutrizionale è previsto un termine più ampio: 5 anni dalla data di entrata in vigore (fine 2016). Lo smaltimento delle scorte è ampiamente autorizzato.

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