CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

L’anno 2014 si apre con una singolare sentenza della sezione III sul cattivo stato di conservazione degli alimenti, punito con la contravvenzione dell’art. 5, lett. (B), L. n. 283/1962. Una sentenza che si pone in netta discontinuità con l’orientamento precedente, per quanto attiene la qualificazione del reato in termini di “reato di danno”. Inoltre, la sentenza ignora del tutto i requisiti e le modalità di accertamento di un rischio alimentare, come fissati dal diritto europeo.
Una sentenza che si si augura, resti solo negli annali delle abnormità.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-01-2014) 10-02-2014, n. 6108

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

[omissis]

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.B. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1771/2009 TRIBUNALE di NOLA, del 11/04/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

1. Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, con sentenza dell’11.4.2013 ha condannato M.B. alla pena dell’ammenda riconoscendolo colpevole della contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), per aver detenuto per la vendita 3 cassette di verdure di vario tipo in cattivo stato di conservazione (in (OMISSIS)).

 

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

 

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che il giudice del merito sarebbe pervenuto all’affermazione di penale responsabilità sulla base di una motivazione meramente apparente, valorizzando la sola collocazione all’aperto degli alimenti, ritenuti esposti agli agenti atmosferici e senza considerare la presenza di segni evidenti della cattiva conservazione o l’inosservanza di particolari prescrizioni finalizzate alla preservazione delle sostanze alimentari.

 

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

 

Motivi della decisione

 

3. Il ricorso è infondato.

 

Come è noto, la contravvenzione in esame vieta l’impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.

 

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. n. 443, 9 gennaio 2002, citata anche nella sentenza impugnata) si tratta di un reato di danno, perchè la disposizione è finalizzata non tanto a prevenire mutazioni che nelle altre parti della L. n. 283 del 1962, art. 5, sono prese in considerazione come evento dannoso, quanto, piuttosto, a perseguire un autonomo fine di benessere, assicurando una protezione immediata all’interesse del consumatore affinchè il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura. Conseguentemente, si è escluso che la contravvenzione si inserisca nella previsione di una progressione criminosa che contempla fatti gradualmente più gravi in relazione alle successive lettere indicate dall’art. 5, perchè, rispetto ad essi, è figura autonoma di reato, cosicchè, ove ne ricorrano le condizioni, può anche configurarsi il concorso (in senso conforme, Sez. 3^ n. 35234, 21 settembre 2007; difforme Sez. 3^ n. 2649, 27 gennaio 2004).

 

Le Sezioni Unite, sempre nella decisione in precedenza richiamata, hanno anche precisato che, ai fini della configurabilità del reato, non vi è la necessità di un cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (conf. Sez. 3^ n. 15094, 20 aprile 2010; Sez. 3^ n. 35234, 21 settembre 2007, cit.; Sez. 3^ n. 26108, 10 giugno 2004; Sez. 3^ n. 123124, 24 marzo 2003; Sez. 4^ n. 38513, 18 novembre 2002; Sez. 3^ n. 37568, 8 novembre 2002; Sez. 3^ n. 5, 3 gennaio 2002).

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