11
Ago2015

DELEGA DI FUNZIONI NELL’IMPRESA ALIMENTARE: SEMPRE NECESSARIA LA FORMA SCRITTA?

La delega di funzioni, cioè l’atto tra privati, con il quale il titolare di un obbligo giuridico, sanzionato penalmente, trasferisce la (propria) responsabilità penale verso altri soggetti, spesso verso i dipendenti dell’imprenditore (obbligato originario), è un tema centrale nella aule giudiziarie quando si discute di diritto penale dell’impresa.

Non fanno eccezione i reati alimentari; diversamente da quanto accade per le responsabilità connesse agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, in cui lo stesso legislatore esige il conferimento per iscritto, nel diritto penale alimentare non si rinviene una disposizione scritta specifica di analogo contenuto. I requisiti di validità di una delega di funzioni nell’ambito della impresa alimentare sono quindi rimessi alle decisioni che nel tempo la giurisprudenza ha delineato.

In una recente sentenza la Suprema Corte, sezione III penale, cioè quella deputata ai ricorsi per reati alimentari, ha stabilito che la delega di funzioni nell’esercizio di un’attività di impresa esonera il titolare dalla responsabilità penale connessa alla posizione di garanzia se è conferita per iscritto al delegato, essendo inidonea l’attribuzione in forma orale (Cassazione penale sez. III, 04/12/2013, n. 6621). Si conferma così l’indirizzo più restrittivo su tale requisito (la forma scritta) già emerso in diversi pronunciamenti del biennio 2011-2012.

La decisione qui riportata è relativa al caso del titolare di un caseificio condannato in primo grado alla pena, condizionalmente sospesa, di 5.000,00 Euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d), e art. 6, comma 3 (frode tossica), per avere, nella qualità di legale rappresentante dell’ente produttore, detenuto per la vendita sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive (partita di formaggio Raschera di alpeggio nel quale era rilevata la presenza di enterotossina stafilococcica).

Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che non vi fosse prova di una delega delle funzioni, deducendo ciò sia dalla mancanza di una struttura aziendale particolarmente complessa, che ne giustificasse il conferimento, e sia dal fatto che non vi fosse traccia dell’esistenza di una tale delega.

Infatti, nel corso del dibattimento, non era emerso – ad avviso del Giudice – in modo certo e preciso quali specifici atti fossero stati in concreto delegati.

Occorre comunque sottolineare che l’orientamento ora citato non è univoco: si rivengono sentenze di diverso avviso secondo le quali la delega può anche essere conferita oralmente dal titolare dell’impresa, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta nè “ad substantiam” (a fini di validità) nè “ad probationem” (fini probatori), posto che l’efficacia (devolutiva) dell’atto di delega è subordinata all’esistenza di un atto traslativo delle funzioni delegate connotato unicamente dal requisito della certezza che prescinde dalla forma impiegata.

È comunque chiaro che, in assenza di un atto di delega scritto, l’onere probatorio sugli elementi essenziali per una delega efficace sarà particolarmente alto e rischioso: il delegato ha prestato il consenso all’assolvimento di specifici compiti? il delegato era idoneo all’assolvimento di detti compiti? Li ha svolti in autonomia? Era egli dotato di sufficienti mezzi, anche finanziari? Vi è certezza sulla data di conferimento?

La decisione della Corte di cassazione qui brevemente richiamata, se ulteriormente confermata, potrebbe avere un peso specifico non secondario nei processi per reati alimentari in quanto, in termini pratici, porterebbe a esonerare il pubblico ministero, prima, e il giudice, poi, dal compito di identificare colui che abbia effettivamente svolto l’attività incriminata, rimanendo a carico dell’imputato dimostrare la sua estraneità all’attività incriminata mediante l’argomento della delega di funzioni.

Alla luce dell’indirizzo restrittivo sulla forma scritta, vale dunque la pena procedere a un attento esame della situazione aziendale al fine di pervenire a modelli organizzativi nei quali la delega di funzioni sia rispondente ai requisiti che la giurisprudenza esige per ritenere valida la delega di funzioni: certezza, competenza del delegato, autonomia anche finanziaria, esigenze aziendali specifiche etc.).

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