10
Feb2017

DETENZIONE DI CROSTACEI VIVI PER LA VENDITA E MALTRATTAMENTI: MOLTO RUMORE PER NULLA?

di D. Pisanello e M. Canapicchi – avvocati, Lex Alimentaria Studio Legale

“Aragoste vive in frigo, per Cassazione è reato” questo il tenore della notizia diffusa, in periodo post natalizio, dall’Agenzia ANSA e ripresa da molte testate giornalistiche Italiane.

Il dispaccio suonava in effetti clamoroso suscitando fantasie circa le implicazioni pratiche di una simile posizione e mettendo in discussione la legittimità di metodi di conservazione del prodotto ittico da mantenere vivo per necessità o per preservazione delle caratteristiche organolettiche.

D’altro canto, la tecnica della refrigerazione dei crostacei vivi, mantenuti a temperature basse o a contatto con il ghiaccio, è prassi sia dei privati che dell’intera catena distributiva dei prodotti ittici, dalla pesca alla commercializzazione all’ingrosso o al dettaglio: le ovvie suggestioni conseguenti alla lettura della pronuncia per come descritta dai mezzi di informazione generalista, arrivavano sino a ritenere necessario ripensare l’intera logica e tecnica distributiva, avendo invero la Suprema Corte scrutinato un’ipotesi di refrigerazione di crostacei vivi.

Un po’ di chiarezza: cosa è stato realmente deciso

Liberando invece la vicenda da fantasie di sorta è essenziale riportare i fatti per determinarne le reali implicazioni pratiche.

In primo luogo è essenziale fugare un equivoco di partenza: la pronuncia della Suprema Corte citata dai mezzi d’informazione altro non è che la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta contro la sentenza Tribunale di Firenze 14 aprile 2014 che in effetti aveva condannato un ristoratore di Campi Bisenzio per il reato di maltrattamento di animali (art. 727 comma 2 c.p.) in relazione alla conservazione di crostacei vivi in cella frigorifera.

In buona sostanza la Suprema Corte non ha sancito alcun principio di diritto, limitandosi a dichiarare inammissibile l’impugnazione proposta dal ristoratore imputato: la questione è perciò lungi dall’essere chiusa da un pronunciamento di legittimità, che pur non costituendo precedente in senso stretto, avrebbe comunque una persuasività rilevante.

Venendo perciò alla vicenda, essa riguardava un accertamento a carico di un ristorante del fiorentino da parte della Polizia Municipale che, a più riprese, trovava conservati nelle celle frigorifere dello stesso e a temperatura prossima allo zero, alcuni crostacei (granchi e aragoste) in attesa di essere cucinati per gli avventori: il Giudice del Tribunale condannava il ristoratore per il reato di abbandono di animali cui all’art. 727 comma 2 c.p. secondo cui è punito “chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”.

Si tratta dell’ipotesi più lieve tra i reati contro il “sentimento per gli animali” che comunemente è riconosciuta nei casi in cui la persona che detiene l’animale (allevatore o altro) lo faccia con modalità abnormi (sono infatti escluse le tecniche espressamente autorizzate, che perciò non possono costituire reato), incompatibili con le caratteristiche etologiche dell’animale e comunque produttive di gravi sofferenze.

Venendo ai motivi della condanna, il Giudice fiorentino riteneva l’incompatibilità della detenzione in cella frigorifera con le caratteristiche etologiche dei crostacei esseri senzienti e perciò gravemente sofferenti in ragione della modalità di conservazione.

A fianco di tali rilievi – e sempre per giustificare la condanna – non lieve – di 5000 euro di ammenda, oltre al risarcimento in favore della LAV costituitasi parte civile – il Tribunale osservava come la pratica di conservazione non fosse giustificata essendo possibile per il ristoratore adottare sistemi alternativi quali acquari a temperatura controllata (accorgimenti ritenuti comuni “non solo nei ristoranti di maggior pregio ma anche nei supermercati della grande distribuzione”) e avendo lo stesso optato per la refrigerazione onde “mantenerli in vita per poterli offrire alla propria clientela freschi ma allo stesso tempo di non dovere sostenere ingenti spese per il loro mantenimento”.

Proprio tale ultima osservazione merita attenzione anche per le possibili conseguenze concrete che implicherebbe: il Giudice fiorentino pare infatti distinguere tra lecita e illecita detenzione sulla base del “motivo” della conservazione, mantenere in vita il crostaceo riducendo i costi.

Animali da reddito: da “cosa” a “essere senziente” …

L’articolo 727 c.p., la cui formulazione è stata “rimaneggiata” ben tre volte negli ultimi venticinque anni, è rivolta a tutela degli animali e della loro natura; più precisamente l’interesse tutelato è il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali come se il legislatore avesse voluto predisporre una sorta di “scuola morale sensibilità verso le altrui sofferenze. Rientrano nella casistica tipica i casi di abbandono di cani e gatti o la loro detenzione in condizioni di particolare disagio (in auto con finestrini chiusi in periodo estivo), la detenzione per vendita di gufi reali in stato di sostanziale denutrizione in un ambiente angusto tale da impedire l’apertura completa delle ali o più in genere la detenzione di volatili in gabbie anguste. È stato anche ritenuto maltrattamento sanzionabile ai sensi della contravvenzione in parola l’allevamento di vitelli in contenitori di legno che impedivano la posizione supina dell’animale o altri movimenti. Fuori da casi così estremi e ributtanti, tuttavia, l’allevamento intensivo (c.d. in batteria) di bovini o di suini è certamente lecito ove non si oltrepassino i limiti imposti dalla legge a tutela degli animali.

L’articolo 727 del Codice penale tutela, in altri termini, non già l’animale in sé e per sé considerato bensì il sentimento etico-sociale di umanità verso gli animali. negli ultimi decenni nel nostro continente è maturata una diffusa considerazione per la quale gli animali come esseri sensienti e portatori di diritti. Tale processo culturale e sociale è  sfociato in una rete di normative volte a proteggere gli animali; financo il Trattato che istituiva la Comunità Europea (trattato di Maastricht) conteneva un allegato sulla protezione ed il benessere degli animali («protocollo n. 33»). Il più recente Trattato di Lisbona stabilisce “nel formulare e incrementare le politiche sull’agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno e ricerca, l’Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, (omissis)…”.

Ciò posto, non è di poco conto osservare che nel quadro delle normative comunitarie a tutela degli animali, gli invertebrati siano solitamente esclusi: è il caso della direttiva del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, che per espressa disposizione non si applica agli “agli animali invertebrati”. Quali i crostacei. Stessa esclusione degli animali invertebrati si riscontra in tema di protezione degli animali durante l’abbattimento.

Non sembra, dunque, che i crostacei, in quanto invertebrati, beneficino della protezione che le norme sul benessere animale hanno introdotto sul mercato europeo e, rispettate le quali, il comportamento dell’operatore professionale andrebbe considerato lecito.

adalimento”

In realtà non può sfuggire come il crostaceo, già dalla fase successiva alla pesca, sia comunemente conservato in ambienti estranei alle proprie caratteristiche etologiche, in virtù della finalità della conservazione stessa, non la detenzione in vista per altri scopi, bensì il consumo in tempi comunque rapidi.

Ed è proprio su tale punto che emerge il principale elemento di critica alla sentenza fiorentina, laddove non considera tale finalità, tale, riteniamo, da escludere che di detenzione si tratti, ma di mera conservazione di un alimento “vivo” comprato come tale.

In tal senso depone il regolamento CE n. 178/2002, regolamento quadro in materia di legislazione alimentare, che precisa che gli animali vivi non siano da considerarsi alimento “a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano”. D’altro canto la produzione agricola, incluso l’allevamento, non sono del tutto trascurati dalla legislazione alimentare: come noto il pacchetto igiene contiene norme ad hoc per la produzione primaria e per la gestione del prodotto di origine animale, inclusi alcuni requisiti per le navi officina e per le operazioni di cottura in sede di stabilimenti di “trasformazione” ma applicabili anche alla fase di dettaglio.

Conclusioni

Concludendo, la sentenza fiorentina qui velocemente commentata pone in rilievo una serie di contraddizioni e aspetti non coerenti al punto da dar luogo a veri paradossi.

Da un lato, ragionando come il Tribunale fiorentino, dovremmo concludere che il ristoratore, il quale acquisti i crostacei già detenuti (poiché pescati, trasportati e rivenduti al dettaglio) in condizioni di refrigerazione, sia tenuto a ristabilire l’ambiente ottimale per essi in “attesa” della loro morte, curare il crostaceo per farlo arrivare in piena salute all’evento esiziale.

Dall’altro lato, che il ristoratore (o l’esercente della rivendita) sia tenuto a provocare la morte anticipata del crostaceo consegnato ”in vita” per poterlo “conservare” refrigerato e non incorrere nel reato.

Due conseguenze evitabili escludendo dal concetto di detenzione tutte le condotte di conservazione non finalizzate al “mantenimento in vita” dell’animale bensì alla sua corretta conservazione in vista del consumo.

Tale conclusione permetterebbe di assicurare la punizione alle ipotesi realmente riprovevoli di conservazione a termine più lungo – ad esempio in ragione della richiesta del mercato – ponendosi, a tal proposito, anche ulteriori problematiche relative allo stato delle vasche e al loro affollamento.

Vi è infine da dire come la questione sia assolutamente controversa: lo dimostra un’ulteriore (e, come la sentenza fiorentina, altrettanto isolata) pronuncia in tema: il Tribunale di Torino (Giudice Favretto, Sentenza 15.7.2015) assolveva infatti un gestore di una rivendita ittica per aver conservato alcuni astici su di un letto di ghiaccio, in ragione della diffusione del sistema, comunemente adottato.

La sentenza risolve il problema con il “buon senso”, considerando la reale rimproverabilità della condotta e stabilendo la sostanziale inoffensività del fatto o comunque la sua speciale tenuità: ed è proprio facendo leva su questo ultimo aspetto che riteniamo possano essere risolte le questioni più “spicciole” dando l’effettivo peso a ciò che è radicato nella cultura gastronomica mondiale, nell’attesa che il legislatore intervenga stabilendo espresse regole, non tanto per la tutela dei crostacei, quanto per quella degli operatori del settore.

7 Febbraio 2017

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